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Bonus ristrutturazioni 2018

01-12-2017 09:00

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Incentivi, Bonus ristrutturazioni 2018,

Bonus ristrutturazioni 2018

Proroghe ed aumento delle agevolazioni per gli interventi sulla casa: la Legge di bilancio conferma il bonus sulle ristrutturazioni

 

 

 

Proroghe ed aumento delle agevolazioni per gli interventi sulla casa: la Legge di bilancio conferma sia il bonus sulle ristrutturazioni e sull'acquisto di mobili, che l’ecobonus, quest’ultimo addirittura sino al 2021. A queste agevolazioni va ad aggiungersi il nuovo sismabonus, una detrazione Irpef per le spese sostenute per adeguare gli immobili che ricadono in zone ad alta pericolosità sismica.

 

 

Nel caso degli impianti elettrici saremo interessati dalla sola Legge sul Bonus ristrutturazioni. Andiamo ad analizzare come funziona!

Bonus ristrutturazione 2018

Il bonus ristrutturazione consiste in una detrazione dall’Irpef dei costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Le spese per la ristrutturazione, in particolare, sono detraibili al 50% dalle imposte (ad esempio, chi spende 10.000 euro ne può detrarre 5.000 dall’Irpef dovuta), in 10 quote annuali dello stesso importo, sino ad una soglia massima di 96.000 euro. La detrazione scadrà il 31 dicembre 2017; in seguito, se non sarà prorogata o resa definitiva, tornerà al vecchio ammontare del 36%.

Beneficiari Bonus ristrutturazioni

  • i proprietari dell’immobile su cui sono effettuati gli interventi;
  • i conduttori dell’immobile (inquilini);
  • i nudi proprietari;
  • gli usufruttuari;
  • i comodatari;
  • i familiari conviventi (purchè siano loro a sostenere le spese e risultino intestatari di bonifici e fatture).

Bonus ristrutturazioni: su quali interventi?
Gli interventi agevolabili consistono in lavori interni effettuati su immobili esistenti.


Nel dettaglio, deve trattarsi di opere di:

  • manutenzione ordinaria (solo perle  parti comuni dell’edificio);
  • manutenzione straordinaria;
  • ristrutturazione edilizia;
  • recupero e risanamento conservativo.


Sono detraibili non solo le spese necessarie all'esecuzione dei lavori, ma anche i costi di progettazione, le prestazioni professionali inerenti, le perizie ed i sopralluoghi.

Gli interventi detraibili devono poi riferirsi alle seguenti componenti dell’immobile:

  • impianto elettrico ed idraulico;
  • inferriate fisse;
  • soppalco;
  • pareti interne ed esterne;
  • scale ed ascensore;
  • cablatura;
  • porta blindata;
  • vetri antisfondamento;
  • cassaforte a muro;
  • impianto di allarme e sistemi anti-intrusione;
  • allargamento porte e finestre;
  • pavimentazione esterna;
  • facciata ed intonaci esterni;
  • canna fumaria;
  • citofoni, videocitofoni e telecamere;
  • caldaia, caloriferi e condizionatori;
  • abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
  • balconi e verande;
  • box auto;
  • contenimento dell’inquinamento acustico (isolamento).


L’Agenzia delle entrate, da tempo, ha chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che possono fruire del bonus ristrutturazione non sono limitati alla «ristrutturazione edilizia» in senso stretto, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo  di singole unità immobiliari residenziali [1].

Bonus ristrutturazioni: adempimenti
Per accedere al bonus sarà necessario, come per l’accesso al bonus 2016, munirsi dei seguenti documenti:

  • fattura relativa alle spese sostenute;
  • bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario.


Per ottenere la detrazione è anche necessaria una dichiarazione di ristrutturazione da cui risulti una data di inizio lavori: può trattarsi di una comunicazione al comune in cui si trova l’immobile, o di un titolo abilitativo comunale. Nel caso in cui questi documenti non siano obbligatori, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

[1] Circolare. n. 35/E/2009.